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Attestato di certificazione energetica casa

Attestato di certificazione energetica casa

Attestato di certificazione energetica casa: quali sono le sezioni che lo compongono, chi può rilasciarlo e quali sono i casi in cui la legge obbliga a presentarlo

L’attestato di certificazione energetica casa, abbreviato in ACE, è un documento che indica alcuni dati relativi al fabbisogno energetico di un determinato immobile, tra cui sono compresi la classe energetica di appartenenza e l’indice di prestazione energetica. Questo documento è divenuto obbligatorio nel nostro paese solo di recente, e precisamente a partire dal 26 Luglio 2010, e viene richiesto in determinati casi ai proprietari degli immobili.

In particolare sono tenuti a possedere l’ACE i proprietari di immobili costruiti dopo il 2005, di immobili che, dopo tale data, abbiano subito ristrutturazioni significative, di immobili che siano stati oggetto di interventi di riqualificazione energetica che ne abbiano migliorato l’efficienza e grazie ai quali i proprietari abbiano richiesto l’accesso agli incentivi economici statali e di tutti gli immobili proposti per la vendita e la locazione. Fino al 25 Luglio 2010 l’ACE poteva essere sostituito, in alcune regioni, dall’AQE, attestato di qualificazione energetica, un documento rilasciato al termine dei lavori dall’impresa coinvolta nella progettazione o nell’esecuzione. Dopo tale data è invece obbligatorio esibire l’ACE, che può essere redatto in maniera più semplice basandosi su un eventuale AQE preesistente.

Dal 2011 l’esibizione dell’ACE è divenuta obbligatoria in fase di stipula di un contratto di compravendita. All’interno di tale contratto deve infatti essere presente per legge una clausola nella quale il nuovo proprietario dichiari di aver preso visione dell’ACE esibito dal vecchio proprietario. Attualmente non è più necessario che l’ACE sia allegato al contratto, come avveniva in un primo momento, ma è sufficiente la presenza della clausola. A partire dal 1 Gennaio 2013 non è inoltre più possibile per i proprietari effettuare un’autocertificazione del proprio immobile in classe energetica G, la meno efficiente, ma è obbligatorio in qualunque caso richiedere l’attestato ad un professionista abilitato.

Immagine tratta da: http://www.apgroupsrl.it

La presenza dell’ACE, oltre che in fase di contratto di vendita o locazione, è di fatto divenuta obbligatoria, a partire dal 1 Gennaio 2012, anche in fase di pubblicazione di un annuncio di vendita o affitto. In tali annunci il proprietario è infatti tenuto ad indicare sia la classe energetica dell’abitazione che il suo indice di prestazione energetica, entrambi dati contenuti all’interno dell’attestato di certificazione energetica.

A rilasciare l’ACE deve essere un tecnico abilitato, con la qualifica di certificatore energetico. Per poter compilare l’attestato è necessario avere a disposizione alcuni documenti, tra cui la planimetria dell’immobile e il libretto dell’impianto di riscaldamento, e successivamente compiere un sopralluogo fisico. L’attestato di certificazione energetica è composto da diverse sezioni. L’intestazione comprende i dati catastali dell’immobile e quelli anagrafici del proprietario. La seconda sezione indica la classe energetica di appartenenza dell’immobile, quindi vi è l’indicazione delle prestazioni energetiche, globali e parziali, suddivise in riscaldamento, raffrescamento (ove previsto) e acqua calda sanitaria. Vengono poi presentati alcuni suggerimenti di interventi possibili per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile e viene rappresentata graficamente la classificazione energetica globale dell’edificio, con l’indicazione anche dell’indice di prestazione energetica.

Sono quindi riportati i dati identificativi dell’immobile e quelli degli impianti presenti, infine sono indicati i dati del certificatore e la data del sopralluogo. L’ACE ha una validità di 10 anni dal momento del rilascio, purché vengano effettuate le attività di manutenzione previste dalla legge: in caso contrario la validità si riduce al 31 Dicembre dell’anno in cui non sono stati effettuati i controlli. La validità si interrompe se vengono messi in opera interventi che implichino un mutamento significativo del fabbisogno energetico annuo dell’immobile in questione.

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