Che cos’è il condono edilizio, quali sono stati i condoni emanati in Italia fino ad ora, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo provvedimento
Il condono edilizio è un provvedimento che può essere emanato, sotto forma di atto legislativo, dal Governo in particolari momenti. Attraverso il condono edilizio viene data la possibilità, a tutti coloro che abbiano effettuato attività di nuove costruzioni o ristrutturazioni non rispettando le normative, di legalizzare la loro posizione, autodenunciandosi e pagando una somma di denaro stabilita per la loro infrazione.
Fino ai primi mesi del 2013, in Italia sono stati emanati 3 condoni edilizi: il primo risale al 1985, il secondo al 1994 e il terzo ed ultimo al 2003. Ogni legge ha cercato di definire, in maniera sempre più precisa e articolata, quali sono gli interventi che avrebbero potuto beneficiare del condono edilizio, dato che non tutti i lavori di costruzione possono ottenere la legittimità in tale maniera. A livello locale, inoltre, le singole regioni hanno via via emanato leggi specifiche, che hanno fatto sì che le applicazioni del condono mutassero a seconda del luogo in cui era situato l’immobile in questione. In linea generale, qualunque opera edilizia a cui venga concesso il rilascio del titolo abitativo in sanatoria, in seguito al pagamento della somma prevista, automaticamente esclude dal reato penale il titolare dell’opera stessa, anche se non sempre vengono annullati anche gli illeciti amministrativi.
Ogni legge relativa al condono edilizio stabiliva dei termini temporali precisi entro i quali doveva essere presentata la richiesta: scaduti tali termini, era quindi impossibile ottenere il riconoscimento legale e amministrativo della propria opera edilizia. A presentare la richiesta poteva essere qualunque soggetto abilitato a richiedere una normale concessione edilizia, divenuta oggi permesso a costruire. Rientrano in tale categoria, quindi, i proprietari dell’immobile in questione, gli affittuari dello stesso qualora avessero apportato delle modifiche autonomamente, gli eredi di proprietari, il direttore dei lavori o il titolare dell’impresa di costruzione: questi ultimi due soggetti avevano come obiettivo prioritario l’estinzione degli eventuali reati penali connessi all’edificazione.
La procedura per richiedere il condono edilizio prevedeva la presentazione, presso l’ufficio preposto del Comune di residenza dell’immobile di una serie di documenti specifici. Accanto alle ricevute che attestavano il pagamento della quota stabilita per il condono e di quella normalmente prevista per la concessione edilizia, si dovevano esibire documenti relativi alla data di costruzione dell’immobile e alle sue caratteristiche e documenti del richiedente, che servivano per verificare l’effettiva legittimità della richiesta. Il Comune aveva 24 mesi di tempo per effettuare un sopralluogo e concedere il condono, che si estendevano a 36 nel caso in cui fosse stata richiesta una documentazione aggiuntiva o un pagamento ulteriore: scaduti tali termini, vigeva il silenzio-assenso. Il silenzio-assenso non era però applicabile in determinati casi, ad esempio quando erano presenti vincoli ambientali e paesaggistici sull’immobile.
Tra i vantaggi del condono edilizio ci sono indubbiamente le notevoli entrate che lo Stato ottiene in seguito all’emanazione di tale provvedimento e che, specialmente nei periodi di crisi economica, sono particolarmente utili a risanare le finanze pubbliche. Di contro la presenza di condoni frequenti può incentivare indirettamente l’abusivismo edilizio, dando la certezza di poter legittimare la propria posizione con un minimo esborso economico e portando quindi a un degrado ambientale e paesaggistico anche notevole.