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Pratiche edilizie

Quali sono le pratiche edilizie da espletare quando si decide di ristrutturare una casa e quali i tempi tecnici da seguire per la presentazione

Quando si programma un intervento di ristrutturazione per la propria casa, è necessario espletare alcune pratiche edilizie previste per legge. A seconda della tipologia di ristrutturazione le pratiche richieste cambiano e, chiaramente, sono più complesse in caso di interventi considerevoli.

Accanto ad alcuni interventi di edilizia libera, che non sono quindi soggetti ad alcuna comunicazione né pratica, ci sono interventi per i quali viene invece richiesta la CIL, Comunicazione Inizio Lavori. Si tratta di un apposito modulo da presentare agli uffici comunali ed è richiesto in caso di costruzioni temporanee, rimosse entro massimo 90 giorni, rifacimento delle pavimentazioni interne, installazioni sul tetto di pannelli fotovoltaici o solari e sostituzione degli infissi.
La CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, deve invece essere accompagnata da una relazione stilata da un tecnico ed è necessaria per alcuni interventi specifici. In questa categoria rientrano la straordinaria manutenzione che però non preveda l’aumento di superficie o volume, la pavimentazioni di spazi esterni e l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici nelle aree del centro storico. Il costo della CILA dipenderà dai diritti di segreteria richiesti dal comune di residenza. Gli interventi possono iniziare il giorno stesso della presentazione della CIL o della CILA.

La SCIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività è invece la pratica prevista per tutti i lavori che non rientrano all’interno delle categorie definite dalla libera edilizia, CIL e CILA, DIA e Super DIA e Permesso a costruire. Nella fattispecie rientrano in tale categoria la straordinaria manutenzione che intacca elementi strutturali di un edificio, il restauro conservativo e il risanamento, le varianti al permesso a costruire definite in corso d’opera e la ristrutturazione edilizia considerata "leggera". La SCIA, che deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dai disegni relativi al progetto da effettuare, permette di cominciare i lavori il giorno stesso della presentazione e il comune ha a disposizione un periodo di 30 giorni nel quale potrà presentare istanza di interruzione degli interventi in atto o richiedere documentazione aggiuntiva.

La DIA, Dichiarazione Inizio Attività è stata sostituita nella quasi totalità dei casi dalla SCIA, in seguito ad una legge del 2010. Alcuni comuni però continuano a richiederla ed il suo ambito di applicazione è molto simile a quello della SCIA. Vi rientrano, ad esempio, la ristrutturazione senza aumenti di volume, la creazione di parcheggi sotterranei, i mutamenti di destinazione d’uso e altro ancora. La DIA, corredata di relazione tecnica asseverata, deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e solo trascorso tale periodo senza che il comune si sia opposto agli interventi previsti la ristrutturazione potrà iniziare. La Super DIA è una procedura alternativa al permesso a costruire e si può attuare in alcuni casi specifici che normalmente sono di competenza di quest’ultimo. In particolare nell’eventualità di ristrutturazione con ampliamento di volumi o mutamento della sagoma esterna, nuove costruzioni per le quali è stato definito un piano dettagliato dei volumi e ristrutturazioni urbanistiche per cui è presente un piano di attuazione particolareggiato. Anche la Super DIA prevede la presentazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Il permesso a costruire, infine, si applica a tutti gli interventi di ristrutturazione più rilevanti. Tra questi ci sono le nuove costruzioni, le demolizioni di edifici con conseguente riedificazione nella quale però viene mutata la sagoma esterna, le ristrutturazioni edilizie nelle quali l’edificio viene parzialmente cambiato, con mutamenti di ambienti interni, volumi e superfici e le attività di ristrutturazione urbanistica. Il permesso di costruire dovrà essere corredato di un progetto, realizzato da un tecnico, che visualizzi l’opera da realizzare e una dichiarazione tecnica asseverata di conformità. I tempi per ottenere il permesso di costruire sono stati ridotti negli ultimi anni: se entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta allo Sportello Unico dell’Edilizia non si riceve una risposta di qualunque tipologia, andrà in vigore il silenzio-assenso e quindi il permesso verrà automaticamente rilasciato.

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