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Certificato energetico compravendita

Certificato energetico compravendita

Cos’è il certificato energetico compravendita, quando è stato istituito e quali sono gli obblighi previsti dalla legge per i proprietari degli immobili

Il certificato energetico compravendita è un obbligo legislativo introdotto in Italia nel 2011. La normativa di riferimento prevede che qualunque proprietario di un immobile adibito ad uso abitativo o commerciale sia obbligato, in fase di rogito notarile, a mostrare all’acquirente ed al notaio stesso il certificato energetico relativo all’immobile in questione e che nel contratto stesso venga inserita una clausola nella quale si indica che il nuovo proprietario ha preso visione del certificato.

Tale norma va a recepire una legge europea, finalizzata a limitare gli sprechi energetici ed a incentivare gli interventi di riqualificazione energetica negli edifici, specialmente in quelli più vecchi. Una modifica al quadro normativo è stata apportata a fine 2012, quando è stata eliminata la possibilità di autocertificazione da parte dei proprietari. Fino a quella data infatti era consentita al possessore di un immobile una dichiarazione di inefficienza: si poteva, senza esibire alcun certificato, indicare il proprio immobile come appartenente alla classe energetica G, cioè la meno efficiente fra le 7 disponibili. Dal 1 Gennaio 2013 si è invece obbligati in qualunque caso ad esibire l’attestato di certificazione energetica rilasciato da professionisti abilitati.

Oltre all’obbligo appena descritto, a partire dal 1 Gennaio 2012 ne è stato introdotto un altro, relativo alla pubblicazione di annunci di compravendita o locazione immobiliare. Qualunque annuncio di tale tipologia dovrà infatti contenere l’indicazione della classe energetica e dell’indice di prestazione energetica dell’immobile. Tale prescrizione è molto importante, poiché una maggiore efficienza energetica si traduce in un minore esborso economico annuo per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria ed è evidente come tale fattore possa influire sul valore economico di un appartamento.

La disciplina legislativa in merito alla certificazione energetica è di competenza concomitante tra lo stato e le regioni, per tale motivo le sanzioni previste per chi non rispetta tali normative sono differenti a seconda della locazione dell’immobile oggetto della compravendita. Per quanto riguarda la mancanza della clausola all’interno del contratto di acquisto, tale evenienza non implica la nullità del contratto stesso.

Per alcuni immobili la certificazione energetica da esibire in caso di compravendita sarà già in possesso del proprietario: esistono infatti alcune categorie per le quali è obbligatorio ottenere il certificato indipendentemente dalla volontà di vendere o affittare. Rientrano in questa casistica gli immobili di recente costruzione, avvenuta dopo il 2005, quelli che successivamente a tale data hanno subito interventi di ristrutturazione sostanziale e quelli che hanno beneficiato di modifiche tali da aumentarne l’efficienza energetica per accedere agli incentivi economici statali previsti dalla legge. Per tutti gli altri immobili invece la certificazione andrà richiesta appositamente in caso di vendita o locazione.

A rilasciare l’attestato di certificazione energetica possono essere soltanto certificatori energetici abilitati, i quali siano in possesso dei titoli previsti dalla legge per svolgere tale professione. Per rilasciare l’attestato sarà necessario, oltre a raccogliere la documentazione relativa alla planimetria dell’immobile e al suo impianto di riscaldamento, effettuare un sopralluogo che verifichi lo stato di saluto dell’impianto stesso e il grado di isolamento termico dell’immobile. In nessun caso sono valide certificazioni eseguite senza il sopralluogo fisico.

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