Costruire Casa

Permesso a costruire

Il permesso a costruire

Cos’è il permesso a costruire, quali sono i casi nei quali è necessario richiederlo e quali sono i modi e i tempi con i quali viene concesso

Il permesso a costruire rappresenta una pratica edilizia da espletare nel caso di interventi di ristrutturazione sostanziale oppure di nuove costruzioni. L’introduzione di tale pratica risale ad una legge del 2001, con la quale il permesso a costruire ha sostituito la concessione edilizia, che fino a quel momento si utilizzava per i medesimi scopi.

La normativa in materia di edilizia negli ultimi anni ha cercato di semplificare il più possibile l’adempimento delle pratiche burocratiche, per cui alcune fattispecie che prima necessitavano di permesso a costruire sono state invece subordinate a DIA o Super DIA. Allo stato attuale delle cose è necessario richiedere il permesso a costruire nei seguenti casi:

  • Costruzione di nuovi edifici in aree destinate a tale scopo

  • Interventi di ristrutturazione urbanistica, con i quali si va a cambiare in maniera sostanziale il precedente assetto urbanistico, modificando la rete stradale, la suddivisione dei lotti in un terreno o l’attuale suddivisione in isolati di un quartiere

  • Ristrutturazione edilizia che preveda la demolizione, totale o parziale, di un edificio e la sua conseguente ricostruzione con sagoma, volumi e prospetti differenti da quelli precedenti

  • Ristrutturazione edilizia nella quale vengono realizzate nuove unità immobiliari rispetto al numero precedentemente esistente

  • Modifiche che diano vita al cambio di destinazione d’uso di un edificio

  • Costruzione di luoghi adibiti allo svolgimento di attività sportive, nei quali vengano creati ex novo degli spazi volumetrici
     

La procedura per richiedere il permesso a costruire era in passato piuttosto complessa e poteva durare anche diversi mesi: le recenti innovazioni normative hanno invece cercato di ridurre la tempistica e semplificare la procedura. In primo luogo è necessario incaricare un professionista abilitato, ad esempio un ingegnere, un architetto o un geometra, che avrà il compito di esaminare gli interventi da effettuare e di creare un progetto accurato, corredato di elaborati grafici. Tale progetto dovrà poi essere consegnato, assieme alla domanda di rilascio del permesso firmata dal proprietario dell’immobile in questione, allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune nel quale si trova l’edificio.

Una volta ricevuti i documenti, viene nominato dal Comune un responsabile del procedimento, il quale ha un tempo massimo di 60 giorni per formulare una proposta di provvedimento basandosi sul progetto ricevuto e può richiedere, se lo ritiene opportuno, una documentazione aggiuntiva. Dopo la presentazione della proposta di provvedimento, il dirigente del Comune ha un periodo di 30 giorni per emanare il provvedimento finale, da affiggere all’albo pretorio. Le tempistiche appena menzionate vengono raddoppiate nei comuni che contano più di 100 mila abitanti.

Trascorsi questi termini, se non è stato emesso alcun provvedimento, entra in vigore il silenzio-assenso e il permesso a costruire viene concesso in automatico. Fino al 2011, al contrario, se i termini trascorrevano senza nessuna decisione, ci si appellava al silenzio-diniego e quindi il permesso non veniva concesso.

La richiesta del permesso a costruire prevede un costo, che si calcola in base a due diverse voci. La prima, denominata costo di costruzione, viene definita come una percentuale sul valore economico dell’intervento da effettuare. La seconda, che prende il nome di costo di urbanizzazione primaria e secondaria, è relativa alle opere che il comune dovrà porre in essere in seguito agli interventi previsti dal permesso a costruire, ad esempio la costruzione di strade, rete idrica ed elettrica, e viene calcolata moltiplicando la superficie interessata dall’intervento per una tariffa fissa che cambia da comune a comune.

Esistono alcuni casi in cui il permesso a costruire è gratuito: la ricostruzione in seguito a calamità pubbliche, l’ampliamento di unità unifamiliari che non superi il 20% della superficie e del volume precedenti e le opere eseguite in aree agricole se il richiedente svolge la professione di imprenditore agricolo.

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