Ristrutturazione Casa

Dichiarazione inizio attività ristrutturazione edilizia

Dichiarazione di inizio attività di ristrutturazione edilizia

Cos’è la dichiarazione inizio attività ristrutturazione edilizia e quando deve essere presentata al comune di residenza

La dichiarazione inizio attività ristrutturazione edilizia, abbreviata solitamente con l’acronimo DIA, è uno dei documenti amministrativi che, fino al 2010, veniva richiesto in qualunque caso prima di intraprendere ciascun intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria che modificava la distribuzione degli spazi interni di un edificio. Il suo utilizzo è stato ridotto di molto dopo l’emanazione di una legge nel 2010 nella quale la DIA è stata sostituita dalla SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ed è stato eliminato qualunque vincolo per la manutenzione straordinaria, divenuta attività di edilizia libera. Nonostante ciò, alcuni comuni continuano, senza alcun fondamento legislativo, a pretendere la presentazione della DIA prima di una ristrutturazione.

La dichiarazione o denuncia d’inizio attività nella pratica è una relazione asseverata, presentata da un tecnico quale un ingegnere o un geometra, nella quale vengono elencate le opere di ristrutturazione che si intendono compiere. La consegna della DIA va fatta allo sportello Unico per l’Edilizia del Comune in questione e permette a quest’ultimo di controllare che non vengano effettuati interventi che violano la legge. La DIA secondo le prescrizioni di legge doveva essere presentata in tutti i casi nei quali non è applicabile il permesso a costruire oppure l’attività edilizia libera: dopo la riforma del 2010 è la SCIA ad essere obbligatoria in queste circostanze.

Nei dettagli, gli interventi per i quali ad oggi si deve usare la SCIA o la DIA nei comuni che ancora lo richiedono sono:

  • L’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

  • Il risanamento o il restauro conservativo che impedisca ad un edificio di deteriorarsi;

  • La ristrutturazione di spazi interni, con l’abbattimento o la costruzione, ad esempio, di tramezzi, che però non implichi cambiamenti di volume dell’edificio in oggetto;

  • Le varianti da applicare ad opere soggette al permesso di costruire, purché tali varianti non implichino il mutamento della sagoma esterna e l’aumento di volume o superfici.

In alcuni casi la DIA può essere presentata come alternativa al permesso di costruire, consentendo così di sveltire le procedure anche in caso di ristrutturazioni sostanziali e addirittura della costruzione di nuovi edifici. Ciò accade quando, nel caso in cui debba essere realizzato un nuovo edificio, il Comune abbia già approvato un piano particolareggiato che ne definisca la superficie ed il volume complessivi.

Il procedimento per la presentazione della DIA prevede che la relazione asseverata da un tecnico venga presentata in Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Durante i 30 giorni successivi, l’ufficio tecnico comunale ha la facoltà di intervenire, chiedendo chiarimenti o vietando lo svolgersi dei lavori, mentre se non viene intrapresa alcuna azione in tal senso vige la regola del silenzio-assenso, per tanto la ristrutturazione può iniziare.

La SCIA, al contrario, può essere presentata anche il giorno stesso d’inizio dei lavori. In questo caso l’ufficio tecnico del comune può, nei 30 giorni successivi, richiedere l’interruzione della ristrutturazione se ravvisa anomalie o violazioni. La SCIA, come è evidente, snellisce le pratiche burocratiche, ma carica di una maggior responsabilità il tecnico che la redige e il committente dei lavori, poiché non prevede alcun controllo preventivo da parte dell’amministrazione comunale.

 

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