Ristrutturazione Casa

Certificato inizio attività ristrutturazione edilizia

Certificato di inizio attività di ristrutturazione

Informazioni sul certificato inizio attività ristrutturazione edilizia, con indicazioni sugli interventi per i quali è necessario e sulle modalità di richiesta

Il certificato inizio attività ristrutturazione edilizia, chiamato anche Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), è una delle pratiche necessarie quando vengono intrapresi alcuni interventi specifici per ristrutturare la propria casa. La SCIA è stata introdotta da una legge del 2010, volta a semplificare le procedure edilizie, ed è andata a sostituire nella maggior parte dei casi la DIA, Dichiarazione Inizio Attività.

In base al tipo di attività da intraprendere, bisognerà consegnare determinati documenti. Quelli previsti in qualsiasi circostanza comprendono: alcuni moduli da ritirare presso l’ufficio tecnico del comune di residenza; la relazione tecnica di un professionista abilitato in merito al progetto previsto (si può scegliere un ingegnere, un geometra, un architetto o altro professionista); alcuni elaborati grafici nei quali viene rappresentato in maniera visiva il progetto e la prova di pagamento delle spese di segreteria previste per la SCIA. Per alcune tipologie particolari di ristrutturazioni sarà necessario allegare ulteriori documenti, ad esempio il nulla osta sanitario oppure la certificazione energetica dell’edificio in questione.

Secondo la definizione legislativa, le fattispecie comprese all’interno della SCIA includono tutti gli interventi che non sono soggetti ad edilizia libera oppure al permesso di costruire, le varianti di permessi di costruire che non implichino variazioni sostanziali all’edificio e gli interventi per i quali esiste un piano dettagliato da parte del comune. In sintesi è quindi necessario presentare la SCIA per:

  • Cambi di destinazione d’uso

  • Restauro conservativo di un edificio che ne prevenga il deterioramento

  • Interventi di manutenzione straordinaria durante i quali si vadano a modificare parti strutturali dell’edificio in oggetto

  • Tutti gli interventi che appartengono alla categoria dell’edilizia leggera, nei quali cioè non si cambi la sagoma esterna, la superficie, il volume o la destinazione d’uso

  • Varianti del permesso a costruire effettuate in corso d’opera, purché non apportino modifiche sostanziali al progetto preventivamente approvato

  • Costruzione di parcheggi al piano terra o in piani interrati di un edificio, sempre che tale costruzione si svolga nel rispetto dei piani per il traffico previsti dal comune

  • Rimozione di barriere architettoniche di uno specifico edificio

La SCIA è stata introdotta per accelerare e agevolare tutti gli interventi edilizi appena menzionati: i tempi di presentazione possono infatti coincidere con il giorno stesso di inizio dei lavori. Una volta che lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ha ricevuto la SCIA, avrà 30 giorni di tempo durante i quali potrà richiedere documentazione aggiuntiva o bloccare i lavori richiedendo il ripristino della situazione precedente. Trascorso tale periodo senza alcun intervento, andrà in vigore la regola del silenzio-assenso e non sarà quindi più possibile da parte dell’amministrazione comunale interferire in alcun modo.

Gli interventi intrapresi in seguito alla presentazione della SCIA potranno essere portati a termine entro un periodo di tempo massimo di 3 anni dalla data di inizio: in caso contrario si dovrà presentare una nuova SCIA per completare i lavori superando tale limite.
Nonostante la SCIA venga ormai usata nella quasi totalità dei casi in cui prima del 2010 si utilizzava la DIA, ci sono alcuni comuni che pretendono, senza reali fondamenti giuridici, la presentazione di quest’ultima anche in alcune delle fattispecie esaminate in precedenza. Bisogna quindi informarsi accuratamente presso il proprio comune di residenza per non incorrere in sanzioni e rischiare di vanificare gli interventi edilizi progettati.

To Top